IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI – ANNO 2008

Per l’anno 2008 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 05.04.2008 sono state confermate le seguenti aliquote I.C.I.:
7,00 PER MILLE PER L’UNITA’ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE E PER LE SUE PERTINENZE;
7,00 PER MILLE PER ALIQUOTA ORDINARIA.

DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE:
Euro 103,29 ORDINARIA;
L’art. 1, comma 5, della legge 24.12.2007, n. 244 (finanziaria 2008) ha previsto un’ulteriore detrazione da sommare a quelle di cui sopra, pari all’1,33 per mille della base imponibile dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle sue pertinenze nel limite di 200,00 Euro. Tale maggiore detrazione non si applica sugli immobili di categoria catastale A1-A8-A9 e su quelli concessi in uso gratuito.

PER ABITAZIONE PRINCIPALE DEVE INTENDERSI:
A)quella posseduta dal contribuente a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento ed in cui il contribuente e i suoi familiari risiedono abitualmente;
B)quella concessa in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado.

LA DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE spetta nelle sole ipotesi sopracitate a) e b).
Per beneficiare dell’aliquota ridotta e della detrazione per abitazione principale per gli immobili concessi in uso gratuito il soggetto passivo è tenuto a presentare, entro il 31 dicembre 2008 una comunicazione su apposito stampato messo a disposizione dal comune.
La mancata comunicazione comporta la decadenza del beneficio.
La comunicazione per beneficiare dell’aliquota ridotta e della detrazione per abitazione principale per gli immobili concessi in uso gratuito non deve essere inviata se gia’ presentata negli anni precedenti.

MODALITA’ DI PAGAMENTO:
I versamenti dell’I.C.I. possono essere effettuati:
a mezzo C/C POSTALE N. 22469605 INTESTATO A COMUNE DI CASTELLAFIUME – SERVIZIO TESORERIA.
tramite il modello F24 – Sezione I.C.I. ed altri tributi locali – indicando come codice comune “C126” e come codice tributo 3901 abitazione principale, 3903 aree fabbricabili; 3904 altri fabbricati.

SCADENZE PAGAMENTO I.C.I.:
L’imposta è dovuta in due rate:
1)l’acconto, pari al 50% dell’imposta calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente, da versarsi entro il 16 giugno 2008;
2)il saldo dell’imposta dovuta per l’anno 2008, a conguaglio della prima rata tenendo conto delle aliquote per l’anno 2008, da versarsi entro il 16 dicembre 2008.

Il contribuente ha la facoltà di versare l’imposta dovuta in un’unica soluzione entro il 16 giugno 2008 applicando le aliquote e le detrazioni in vigore nel comune nell’anno 2008.
Il pagamento deve essere arrotondato all’euro per difetto se la frazione e’ inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

I bollettini di c/c in bianco sono a disposizione presso gli uffici postali e l’ufficio tributi del comune.

Per eventuali informazioni rivolgersi all’ufficio tributi del comune.